Detrazione
Fiscale

 

Continuano per tutto il 2023 i vantaggi della detrazione fiscale del 50%.

Secondo le nuove leggi riguardanti l’eco bonus, è possibile ricevere una detrazione fiscale pari al 50% della somma spesa per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici fino a un massimo di 60.000 euro corrispondenti a 120.000.00 euro di spesa.

L’arti.1, comma 345 della legge 296/2006 introduce tra gli interventi ammessi alle detrazioni fiscale di 50% gli interventi che prevedono la sostituzione di finestre comprensive di infissi delimitanti un volume riscaldato verso l’esterno o verso ambienti non riscaldati.

Requisiti
tecnici

Al fine di poter accedere alle detrazioni fiscali i lucernari devono rispettare i seguenti requisiti tecnici:
l’intervento deve configurarsi come sostituzione o modifica di elementi già esistenti (e non come nuova installazione); in particolare la nuova installazione deve avere le stesse dimensioni di quello sostituito; deve delimitare un volume riscaldato verso l’esterno o verso vani non riscaldati (non è quindi ammessa la detrazione nei casi in cui è posizionato su copertura di volumi non riscaldati); deve assicurare un valore di trasmittanza termica inferiore o uguale al valore di trasmittanza limite riportato in tabella del D.M. 06 agosto 2020, di seguito allegata, funzione della zona climatica.

Valori di trasmittanza massimi consentiti
per l’accesso alle detrazioni

Tipologia di interventoRequisiti tecnici di soglia per la tipologia di intervento
i. Strutture opache orizzontali: isolamento coperture
(calcolo secondo le norme UNI EN ISO 6946)
Zona climatica A≤ 0,27 W/m²*K
Zona climatica B≤ 0,27 W/m²*K
Zona climatica C≤ 0,27 W/m²*K
Zona climatica D≤ 0,22 W/m²*K
Zona climatica E≤ 0,20 W/m²*K
Zona climatica F≤ 0,19 W/m²*K
ii. Strutture opache orizzontali: isolamento pavimenti
(calcolo secondo le norme UNI EN ISO 6946)
Zona climatica A≤ 0,40 W/m²*K
Zona climatica B≤ 0,40 W/m²*K
Zona climatica C≤ 0,30 W/m²*K
Zona climatica D≤ 0,28 W/m²*K
Zona climatica E≤ 0,25 W/m²*K
Zona climatica F≤ 0,23 W/m²*K
iii. Strutture opache verticali: isolamento pareti perimetrali
(calcolo secondo le norme UNI EN ISO 6946)
Zona climatica A≤ 0,38 W/m²*K
Zona climatica B≤ 0,38 W/m²*K
Zona climatica C≤ 0,30 W/m²*K
Zona climatica D≤ 0,26 W/m²*K
Zona climatica E≤ 0,23 W/m²*K
Zona climatica F≤ 0,22 W/m²*K
iv. Sostituzione di finestre comprensive di infissi (calcolo secondo le
norme UNI ENISO 10077-1)
Zona climatica A≤ 2,60 W/m²*K
Zona climatica B≤ 2,60 W/m²*K
Zona climatica C≤ 1,75 W/m²*K
Zona climatica D≤ 1,67 W/m²*K
Zona climatica E≤ 1,30 W/m²*K
Zona climatica F≤ 1,00 W/m²*K

Ai sensi delle norme UNI EN ISO 6946, il calcolo della trasmittanza delle strutture opache non include il contributo dei ponti termici.

Nella valutazione della trasmittanza, qualora l’intervento li comprenda, può considerarsi anche l’apporto degli elementi oscuranti, assicurandosi naturalmente che il valore di trasmittanza complessivo non superi il valore limite di cui sopra.

La determinazione della
trasmittanza termica dei lucernari

Per l’accesso alle detrazioni fiscali un elemento essenziale è costituito dal valore della trasmittanza termica del lucernario che deve essere inferiore ai valori riportati in tabella sopra

L’attestazione del valore può avvenire tramite:

  • Asseverazione di tecnico abilitato in cui si indica il valore
    della trasmittanza del nuovo lucernario determinata attraverso calcolo o sulla base della documentazione fornita dal cliente o dal fornitore
  • Certificazione del produttore dell’infisso che attesti il rispetto dei requisiti minimi di trasmittanza

L’attestazione del valore può avvenire tramite:

  • Asseverazione di tecnico abilitato in cui si indica il valore
    della trasmittanza del nuovo lucernario determinata attraverso calcolo o sulla base della documentazione fornita dal cliente o dal fornitore
  • Certificazione del produttore dell’in sso che attesti il rispetto dei requisiti minimi di trasmittanza

La detrazione fiscale
Soggetti beneficiari

Possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti residenti e non residenti, anche se titolari di reddito d’impresa, che possiedono, a qualsiasi titolo, l’immobile oggetto di intervento.

In particolare, sono ammessi all’agevolazione:

  • Le persone fisiche (inclusi i familiari conviventi con il possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento che sostengono le spese per la realizzazione degli interventi) compresi gli esercenti arti e professioni.
  • I contribuenti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali) le associazioni tra professionisti.
  • Gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale.
  • Istituti autonomi per le case popolari (dal 2016)

Spese ammissibili
e modalità di pagamento e fatturazione

Fra le spese ammissibile oltre a quella dei lucernari sono ricomprese anche quelle relative alle strutture accessorie che hanno effetto sulla dispersione di calore o che risultino strutturalmente accorpate al manufatto. Dal 2016 inoltre è possibile accedere alle detrazioni anche per le schermature solari.

Le modalità per effettuare i pagamenti variano a seconda che il soggetto sia titolare o meno di reddito d’impresa. In particolare, è previsto che:

  • I contribuenti non titolari di reddito d’impresa devono effettuare il pagamento delle spese sostenute mediante bonifico bancario o postale; il bonifico nella causale dovrà riportare l’apposito riferimento al regime di detrazione applicato.
  • I contribuenti titolari di reddito d’impresa sono invece esonerati dall’obbligo di pagamento mediante bonifico bancario o postale. In tal caso, la prova delle spese può essere costituita da altra idonea documentazione; nel caso di reddito d’impresa infatti vige il principio di “competenza” per cui ai fini dell’imputazione dei costi per i servizi si considera la data in cui sono ultimate le prestazioni e per i beni mobili, la data di consegna o spedizione.
  • Se il pagamento avviene tramite bonifico, la banca o poste italiane Spa applicano automaticamente una ritenuta d’acconto in misura dell’8% (dal 1° gennaio 2015).

Documentazione da produrre ed inviare
ad ENEA

La documentazione è consultabile da Enea.

Per altre info consulta il sito dell’Agenzia delle Entrate e scarica il pdf.

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