DETRAZIONE FISCALE

Continuano
per tutto il 2018
i vantaggi della
detrazione fiscale
del 50%.
Secondo le nuove leggi riguardanti l’ecobonus, è possibile ricevere una detrazione fiscale pari al 50% della somma spesa per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici fino ad un massimo di 60.000 euro corrispondenti a 92.307.69euro di spesa.
L’arti.1, comma 345 della lege di finanziaria del 2007 introduce tra gli interventi ammessi alle detrazioni ficale di 50% gli interventi che prevedono la sostituzione di finestre comprensive di infissi delimitanti un volume riscaldato verso l’esterno o verso ambienti non riscaldati.
Requisiti tecnici
Al fine di poter accedere alle detrazioni fiscali i lucernari devono rispettare i seguenti requisiti tecnici:
l’intervento deve configurarsi come sostituzione o modifica di elementi già esistenti (e non come nuova installazione); in particolare la nuova installazione deve avere le stesse dimensioni di quello sostituito; deve delimitare un volume riscaldato verso l’esterno o verso vani non riscaldati (non è quindi ammessa la detrazione nei casi in cui è posizionato su copertura di volumi non riscaldati); deve assicurare un valore di trasmittanza termica inferiore o uguale al valore di trasmittanza limite riportato in tabella 2 del D.M. 26 gennaio 2010, di seguito allegata, funzione della zona climatica.
VALORI LIMITE Uw DEI SERRAMENTI |
|||||
Zona Climatica |
Gradi Giorno |
Nuova costruzione |
Sostituzione serramenti |
Esempi per alcune delle principalei città d'Italia |
|
Residenziale D. Lgs 311/06 |
Pubblico o ad uso pubblico DPR 59/09 |
Limiti Finanziaria per detrazione 65% |
|||
A |
GG<600 |
4,6 |
4,1 |
3,7 |
Lampedusa, Linosa, Porto Empedocle |
B |
600<GG<900 |
3,0 |
2,7 |
2,4 |
Agrigento, Catania, Crotone, Messina, Palermo; Reggio Calabria, Siracusa, Trapani |
C |
900<GG<1400 |
2,6 |
2,3 |
2,1 |
Bari, Benevento, Brindisi, Cagliari, Catanzaro, Cosenza, Imperia, Latina, Lecce, Napoli |
D |
1400<GG<2100 |
2,4 |
2,2 |
2,0 |
Ancona, Ascoli Piceno, Avellino, Caltanisetta, Chieti, Firenze, Foggia, Forlì, Genova, Isernia, La Spezia, Livorno, Lucca, Macerata, Massa Carrara, Matera, Nuoro, Pesaro, Pescara, Pistoia, Prato, Roma, Savona, Siena, Teramo, Terni, Verona, Vibo Valentia, Viterbo |
E |
2100<GG<3000 |
2,2 |
2,0 |
1,8 |
Alessandria, Aosta, Arezzo, Asti, Bergamo, Biella, Bologna, Bolzano, Brescia, Campobasso, Cesena, Como, Cremona, Enna, Ferrara, Frosinone, Gorizia, L'Aquila, Lecco, Lodi, Mantova, Milano, Modena, Novara, Padova, Parma, Pavia, Perugia, Piacenza, Pordenone, Potenza, Ravenna, Reggio Emilia, Rieti, Rimini, Rovigo, Sondrio, Torino, Treviso, Trieste, Udine, Varese, Venezia, Verbania, Vercelli, Vicenza. |
F |
GG>3000 |
2,0 |
1,8 |
1,6 |
Belluno, Cuneo |
Nella valutazione della trasmittanza, qualora l’intervento li comprenda, può considerarsi anche l’apporto degli elementi oscuranti, assicurandosi naturalmente che il valore di trasmittanza complessivo non superi il valore limite di cui sopra.
La determinazione della trasmittanza termica dei lucernari
Per l’accesso alle detrazioni fiscali un elemento essenziale è costituito dal valore della trasmittanza termica del lucernario che deve essere inferiore ai valori riportati in tabella sopra

L’attestazione del valore può avvenire tramite:
- Asseverazione di tecnico abilitato in cui si indica il valore
della trasmittanza del nuovo lucernario determinata attraverso calcolo o sulla base della documentazione fornita dal cliente o dal fornitore - Certi cazione del produttore dell’in sso che attesti il rispetto dei requisiti minimi di trasmittanza
La detrazione fiscale
Soggetti beneficiari
Possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti residenti e non residenti, anche se titolari di reddito d’impresa, che possiedono, a qualsiasi titolo, l’immobile oggetto di intervento.
In particolare, sono ammessi all’agevolazione:
- le persone fisiche (inclusi i familiari conviventi con il possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento che sostengono le spese per la realizzazione degli interventi) compresi gli esercenti arti e professioni
- i contribuenti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali) le associazioni tra professionisti
- gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale
- Istituti autonomi per le case popolari (dal 2016)


Spese ammissibili e modalità di pagamento e fatturazione
Fra le spese ammissibile oltre a quella dei lucernari sono ricomprese anche quelle relative alle strutture accessorie che hanno effetto sulla dispersione di calore o che risultino strutturalmente accorpate al manufatto. Dal 2016 inoltre è possibile accedere alle detrazione anche per le schermature solari.
Le modalità per effettuare i pagamenti variano a seconda che il soggetto sia titolare o meno di reddito d’impresa. In particolare è previsto che:
- i contribuenti non titolari di reddito di impresa devono effettuare il pagamento delle spese sostenute mediante bonifico bancario o postale; il bonifico nella causale dovrà riportare l’apposito riferimento al regime di detrazione applicato;
- i contribuenti titolari di reddito di impresa sono invece esonerati dall’obbligo di pagamento mediante bonifico bancario o postale. In tal caso, la prova delle spese può essere costituita da altra idonea documentazione; nel caso di reddito di impresa infatti vige il principio di “competenza” per cui ai fini dell’imputazione dei costi per i servizi si considera la data in cui sono ultimate le prestazioni e per i beni mobili, la data di consegna o spedizione.
- Se il pagamento avviene tramite bonifico, la banca o poste italiane Spa applicano automaticamente una ritenuta d’acconto in misura dell’8% (dal 1 gennaio 2015).
Documentazione da produrre, inviare ad ENEA o conservare
Documentazione da trasmettere all’ENEA
Entro 90 giorni dalla fine lavori dovrà essere inviato ad ENEA esclusivamente attraverso lo specifico portale applicativo che ogni anno viene predisposto (per il 2015: http://finanziaria2015.enea.it) la seguente documentazione:
- solo nel caso di interventi in singole unità immobiliari, ossia univocamente definite al Catasto urbano, tale documentazione: Allegato F al “decreto edifici” che può anche essere redatto dal singolo utente;
- in tutti i casi diversi da quelli di cui sopra, la documentazione è invece costituita da 2 allegati: 1.Attestato di qualificazione energetica 2.Attestato di prestazione enrgetica.
Documentazione da conservare a cura del cliente:
a) In alternativa fra le seguenti due possibilità:
- asseverazione redatta da un tecnico abilitato (ingegnere, architetto, geometra o perito) iscritto al proprio Albo o Collegio professionale, nella quale deve essere indicato il valore di trasmittanza dei nuovi lucernari e che tale valore rispetta il valore di trasmittanza limite riportato in tabella 2 del D.M. 26 gennaio 2010.
- In base alle disposizioni di cui al D.M. 6 agosto 2009, l’asseverazione può essere sostituita dalla dichiarazione resa dal direttore dei lavori sulla conformità al progetto delle opere realizzate (obbligatoria ai sensi dell’Art.8, comma 2, del D.Lgs. n°192 del 2005 e s.m.i.) o esplicitata nella relazione attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e relativi impianti termici certificazione del produttore dell’infisso che attesti il rispetto dei medesimi requisiti. Inoltre è necessario un documento che attesti il valore di trasmittanza dei vecchi lucernari (anche stimato) che può essere riportato o all’interno della certificazione del produttore di cui al punto precedente, in una zona a campo libero o in un’autocertificazione del produttore oppure nell’asseverazione rilasciata da un tecnico abilitato.
b) fatture relative alle spese sostenute
c) ricevuta del bonifico bancario o postale (modalità di pagamento obbligata nel caso di richiedente
persona fisica), che rechi chiaramente come causale il riferimento alla legge finanziaria 2007, numero della fattura e relativa data, oltre ai dati del richiedente la detrazione e del beneficiario del bonifico;
d) ricevuta dell’invio effettuato all’ENEA (codice CPID), che costituisce garanzia che la documentazione è stata trasmessa.
e) schede tecniche dei prodotti installati;
f) originali inviati all’ENEA firmati (dal tecnico e/o dal cliente);
g) nel caso di interventi che non interessano singole unità immobiliari, dal 4 agosto 2013, l’Attestato di Prestazione Energetica (A.P.E.), documento che dovrà per altro essere inviato all’apposito catasto regionale da parte del certificatore che lo ha rilasciato.
NB: Le sopracitate informazioni possono essere aggiornate con lo sviluppo di nuove leggi.
